Controllo emissioni

Controllo delle emissioni in atmosfera (T.U. 152/06 – ex DPR 203/88)

Controllo delle emissioni in atmosfera (T.U. 152/06 – ex DPR 203/88)

Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006 alla Provincia.

Le Ditte hanno l’obbligo di:
– presentare domanda di autorizzazione per nuovi impianti e per modifiche di impianti esistenti ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 275 con procedura ordinaria
–  comunicare le modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 269 comma 8
–  comunicare i cambiamenti di ragione sociale

Le Ditte hanno facoltà di:
–  comunicare la presenza di impianti/attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1
–  aderire alle autorizzazioni a carattere generale rilasciate dalla Provincia di P per particolari categorie di impianti/attività ai sensi dell’art. 272 comma 2

 

1 AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE per impianti ESISTENTI

Ai sensi dell’art. 281 comma 1:
– tutti gli impianti autorizzati ai sensi del DPR 203/88 in procedura ordinaria
– tutti gli impianti che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88 ma non hanno mai ottenuto autorizzazione esplicita

devono presentare domanda di autorizzazione (AGGIORNAMENTO) ai sensi dell’art. 269 entro i seguenti termini:
dal 28/04/2006 al 31/12/2010: impianti anteriori al 1988
dal 01/01/2011 al 31/12/2014: impianti anteriori al 2006 ed autorizzati prima del 01/01/2000
dal 01/01/2015 al 31/12/2018: impianti anteriori al 2006 ed autorizzati in data successiva al 31/12/1999

Ai sensi dell’art. 281 comma 4, gli impianti che ricadevano:
– nell’allegato 1 del DPR 25/07/91 e che per effetto dell’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera
– nell’allegato 2 del DPR 25/07/91 (ridotto inquinamento atmosferico e inquinamento atmosferico poco significativo), sia quelli già autorizzati sia quelli che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 e non hanno mai ottenuto un’esplicita autorizzazione

devono presentare la richiesta di adesione all’autorizzazione generale generica entro 15 mesi dall’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006; pertanto l’ultima data utile alla presentazione è il 28/07/2007.

2 LEGGE – AUTORIZZAZIONI

Gli obblighi di legge, nel caso specifico quelli contenuti nel Dlgs 152/06 devono essere rispettati sempre, anche se non esplicitamente citati come prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione che la Ditta possiede.

3 DURATA AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni hanno validità 15 anni.
La domanda di RINNOVO per gli impianti autorizzati con procedura ordinaria deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

4 CONFERENZA DI SERVIZIO

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione in procedura ordinaria, la Provincia indice una Conferenza di Servizi istruttoria (non decisoria) ai sensi della L. 241/90 entro trenta giorni dalla ricezione della domanda (se completa degli elementi fondamentali). L’invito alla Conferenza di servizi viene spedito dalla Provincia generalmente solo al Sindaco del Comune in cui ricade lo stabilimento e solo per conoscenza alla ditta interessata; quest’ultima è invitata a far pervenire al Comune copia della domanda di autorizzazione spedita alla Provincia (qualora non l’avesse già fatto) al fine di permettere al Comune di esprimersi in sede di Conferenza.

5 CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI:

Ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale deve avere un solo punto di emissione

solo in caso di impossibilità tecnica ampiamente motivata può essere autorizzato un nuovo impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale con più punti di emissione

gli impianti anteriori al 2006 e al 1988 si adeguano alle succitate prescrizioni entro i 3 anni successivi al primo rinnovo dell’autorizzazione effettuato ai sensi dell’art. 281 comma 1

in sede di autorizzazione la Provincia può considerare più impianti:
– con caratteristiche tecniche e costruttive simili
–  aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee
–  localizzati nello stesso luogo
–  destinati a specifiche attività tra loro identiche
come un unico impianto

6 EMISSIONI DIFFUSE

Tutte le emissioni convogliabili devono essere convogliate

la Provincia dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse sulla base delle migliori tecniche disponibili.
in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale la Provincia dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse, anche in mancanza del requisito di disponibilità di cui all’art. 268 lett. aa) riferito alle migliori tecniche disponibili.

7 TRASFERIMENTO DI IMPIANTO

Non esiste più la domanda di trasferimento di impianto (ex art. 15 b), nella fattispecie si dovrà inoltrare preventiva domanda di autorizzazione come nuovo impianto avendo cura di comunicare successivamente la data di cessazione dell’attività nel sito da cui ci si trasferisce al fine della revoca della vecchia autorizzazione.

8 RESTITUZIONE PRATICHE INCOMPLETE

Le pratiche presentate che risulteranno non conformi ai modelli pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova o carenti delle informazioni richieste verranno restituite al mittente per evitare inutili allungamenti delle tempistiche di istruttoria dovute ad incompletezze per cui necessitano convocazioni e richieste di integrazione che appesantiscono l’iter autorizzativi a discapito delle altre pratiche in attesa di istruttoria.

9 ARCHIVIAZIONE PRATICHE

Si ribadisce che nel caso in cui una Ditta non risponda alle richieste dell’Amministrazione entro i termini previsti si procederà all’archiviazione della pratica; non sarà possibile per la Ditta riattivare l’iter autorizzativo se non ripresentando la domanda di autorizzazione.

10 PROROGHE

La richiesta di proroghe deve essere sempre esaurientemente e tecnicamente motivata e deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per permettere all’Amministrazione di valutarla e dare l’assenso; si ricorda che in mancanza di assenso scritto resta in vigore la scadenza originariamente prevista, NON vale il silenzio assenso.

11 FAX

E’ possibile inviare documenti di poche pagine via fax, questi hanno valore legale, è indispensabile però per motivi amministrativi specificare che tali documenti sostituiscono l’originale, se non si vuole inviarli anche per posta oppure specificare che segue lettera o raccomandata se si vogliono inviare anche in queste forme.

12 IMPIANTI TERMICI

A) IMPIANTI TERMICI INSERITI NEL CICLO PRODUTTIVO

1. Potenzialità > Soglia art. 269 comma 14: AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art 269 titolo I per le pratiche in procedura ordinaria o adesione all’autorizzazione a carattere generale per le attività in deroga

2. Potenzialità < Soglia art. 269 comma 14: NIENTE

B) IMPIANTI TERMICI CIVILI

1. Potenzialità < 0,035 MW : NIENTE

2. Potenzialità > Soglia art. 269 comma 14 oppure casi particolari previsti art. 282 comma 1: AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art 269 titolo I per le pratiche in procedura ordinaria o adesione all’autorizzazione a carattere generale per le attività in deroga

3. 0,035 MW < Pot. < Soglia art. 269 comma 14:  DENUNCIA di installazione o modifica ai sensi del titolo II

–  NUOVO IMPIANTO / MODIFICHE:
entro 90 gg dall’installazione

–  IMPIANTI ESISTENTI
(tranne quelli art. 9-10 L.615/66): entro 28/04/2007

Per le inottemperanze sono previste sanzioni specifiche ai sensi dell’art. 288

Leave A Comment